DOCUMENTAZIONE SULLA LEGISLAZIONE

 

Elenco legislazione

- Legge n. 10 del 9/1/91

- Circolare MICA dei 2 marzo 1992, n. 219/F (e sua nota illustrativa)

- Circolare MICA dei 3 marzo 1993, n. 226/F e Avviso di rettifica del 18 marzo 1993 G.U. n. 64


LEGGE n. 10 del 9/1/91

 

Articolo 19 - Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

   

1.       Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore Industriale ovvero a 1000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al *Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell'energia.

 

2.      La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. richiesta del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato i soggetti beneficiari del contributo della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.

 

3.      I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell’energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.

 

4.       Entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.

 

5.      Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.

 

 

 

 

Si ricorda che, in base alla circolare del MICA del 3 marzo 1993 n. 226/F, riportata, le comunicazioni dovranno essere spedite mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: FIRE - Casella Postale n. 2334 00185 ROMA AD

 

 

CIRCOLARE, DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E

DELL'ARTIGIANATO DEL 2 MARZO 1992, N. 219/F.

 

Art. 19 della legge n. 10 del 1991.  Obbligo di nomina e comunicazione annuale del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

 

Agli Uffici provinciali dell’industria del Commercio e dell'Artigianato

All’Unione delle province italiane (UPI)

All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)

All'Ente per le Nuove tecnologie l'Energia e l'Ambiente (ENEA)

Alla Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA)

Alla Confederazione italiana della piccola e media Industria (CONFAPI)

Alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CONFCOMMERCIO)

Alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche (CONFESERCENTI)

Alla Confederazione cooperative italiane (CONFCOOPERATIVE)

Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue (LEGA)

Alla Associazione generale delle cooperative italiane (AGCI)

Alla confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL)

All'associazione nazionale istituti autonomi e consorzi case popolari (ANIACAP)

Alla Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia (FIRE)

 

1.             L'Art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, prevede che entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

 

2.             Poiché a decorrere dal corrente anno la mancata nomina del predetto tecnico responsabile da parte dei soggetti obbligati è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, questo Ministero, avvalendosi anche della collaborazione della Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia (FIRE), ha ritenuto opportuno predisporre l'unita nota esplicativa e di chiarimento circa la portata e le modalità di adempimento di tale obbligo.

 

3.             La presente circolare, con l'unita nota esplicativa, è pertanto indirizzata a codesti, uffici, enti ed associazioni, affinché possono avvalersene ai fini dell'autonoma opera di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti obbligati, e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana affinché tutti i soggetti obbligati possano prendere conoscenza delle modalità di adempimento suggerite da questo Ministero.

 

Il Ministro: BODRATO


Nota illustrativa e di chiarimento allegata alla circolare concernente l'obbligo di nomina e comunicazione del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia

 

Soggetti obbligati

 

1.             La nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia e la relativa comunicazione annuale è obbligatoria per tutti i soggetti che operino nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente abbiano superato le soglie di consumi energetici richiamate al punto 18.

 

2.             Soggetti obbligati sono tutti i Soggetti consumatori d'energia sia pubblici che privati, forniti o meno di personalità giuridica; anche gli enti privi di personalità giuridica sono infatti soggetti di diritto, in quanto possibili centri di imputazione di diritti ed obblighi.

 

3.             Sono pertanto Soggetti obbligati, sempre che superino le soglie di consumo previste dalla norma, come esplicitato ai punti 18 e 19:

a)       le persone fisiche (es. titolari di imprese individuali);

b)      le persone giuridiche (es.  Associazioni, Fondazioni, Società per azioni, ecc.);

c)      gli enti pubblici anche non economici (es.  Comuni, province, Unità sanitarie locali, Istituti autonomi, case popolari, Aziende speciali degli enti locali, ecc.);

d)     altri soggetti privi di personalità giuridica (es.  Associazioni non riconosciute, Società semplici, irregolari o di fatto, Comprensori, Consorzi, ecc.).

 

4.             Non sono invece Soggetti obbligati i gruppi societari, in quanto l'esistenza di rapporti di controllo non implica a questi fini l'individuazione di un soggetto diverso dalle singole società controllate e controllanti.

 

5.             L'obbligo di comunicazione grava sui Soggetti e non sulle loro articolazioni organizzative interne.  Per i Soggetti obbligati diversi dalle persone fisiche la responsabilità della nomina e della comunicazione grava pertanto sull'organo che può esprimerne all'esterno la volontà, quindi in linea di massima sul rappresentante legale del soggetto obbligato, benché la comunicazione possa essere firmata anche da altro soggetto abilitato o appositamente delegato.

 

6.             Anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, per i Soggetti obbligati diversi dalle persone fisiche, responsabile dell'eventuale violazione dell'obbligo è da ritenere in linea di massima chi ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione, fermo restando che l'Ente o la persona giuridica sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

 

7.             Ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati è da ritenere che soggetto consumatore sia la persona fisica la persona giuridica o l'ente privo dì personalità giuridica cui è riconoscibile la posizione di parte acquirente nel contratto di fornitura della fonte energetica, semprechè tale fonte sia utilizzata e non semplicemente ceduta tal quale ad altro soggetto.  E inoltre da considerare Soggetto consumatore anche chi utilizza fonti energetiche provenienti da propri giacimenti (quali sorgenti geotermiche, giacimenti di gas naturale) o da risorse rinnovabili (quali quelle solari, eoliche, idrauliche).

 

8.             Tale definizione di Soggetto consumatore prescinde dalla circostanza che lo stesso sia o meno proprietario delle strutture (edifici, impianti, parco veicolare, ecc.) in cui la fonte è utilizzata ovvero che ne abbia la gestione.

 

9.             Ai fini di cui al punto 7, inoltre, nessun rilievo hanno la forma scritta o verbale dei contratto di fornitura, il carattere oneroso o gratuito dello stesso, l'eventuale circostanza che la relativa spesa sia rimborsata da terzi.

 

Sanzioni

10.           La mancanza o il ritardo della comunicazione del nominativo del tecnico responsabile comporta l'esclusione dai contributi in materia di risparmio energetico previsti dalla legge n. 10/91, con riferimento all'anno o agli anni cui tale violazione è riferita.

 

1 l.          L'omissione o il ritardo della nomina dei medesimo tecnico responsabile, desumibile dalla mancanza o dal ritardo della comunicazione, comporta a decorrere dal corrente anno l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 100 milioni di lire.

 

12.           La nomina tardiva non sana la violazione e non fa venire meno la sanzione pecuniaria.  Potrà tuttavia essere considerata ai fini dell'applicazione della sanzione tra il massimo ed il minimo previsti.

 

Funzioni e profilo professionali del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia

13. La legge 9 gennaio 1991 n. 10 all'art. 19 stabilisce che il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia svolga le seguenti funzioni:

- individuazione delle azioni degli interventi delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia.

-predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;

-predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai Soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla legge stessa.

 

14.           Nel responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia si configura quindi un professionista con funzioni di supposto al decisore in merito al miglior utilizzo dell'energia nella struttura di sua competenza non avendo peraltro responsabilità in merito all'effettiva attuazione delle azioni e degli interventi proposti, ma solo in merito alla validità tecnica ed economica delle opportunità di intervento individuate.

 

15.           Per essere efficace l'opportunità di intervento deve avere una genesi interna all'Organismo interessato e pertanto deve essere individuata da un professionista che abbia da un lato interiorizzato i processi di produzione dei beni o servizi e dall'altro detenga un'approfondita conoscenza delle tecnologie idonee a conseguire un uso razionale dell'energia.

 

16.           Quanto sopra non implica necessariamente che il responsabile faccia parte della struttura dell'Organismo che lo nomina anche se ciò è preferibile qualora esista un'idonea competenza professionale interna; nel caso di nomina di un professionista esterno è peraltro indispensabile che questo venga reso conscio dei processi tecnici ed organizzativi della produzione dei beni o servizi.

 

17.           Dal punto di vista dei profilo culturale-professionale il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia si configura idealmente come un soggetto con un bagaglio di conoscenze acquisibili mediante laurea in ingegneria, pluriennale attività tecnica professionale successiva alla laurea nel settore in cui l'Organizzazione opera, esperienza nel campo degli studi di fattibilità e della progettazione di massima di sistemi per la produzione e l'utilizzo dell'energia, buona conoscenza delle tecnologie più avanzate nel settore.

 

Metodologia di valutazione dei consumi energetici

18.           L'obbligo della nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell'energia è determinato dal superamento, nel corso dell'anno precedente, di una soglia di consumi energetici che è fissata dalla legge:

- per Soggetti operanti nel settore industriale : 10.000 tonnellate equivalenti di petroli     per anno (tep/a)-,

- per Soggetti operanti nei settori civile, terziario e dei trasporti 1000 tep/a.

 

19.           La valutazione dei consumi va riferita all'energia consumata per la produzione di beni (semilavorati, manufatti ecc.) o per la prestazione di servizi (trasporto di persone o merci, illuminazione, climatizzazione ambienti, fornitura di energia elettrica, ecc.), indipendentemente dal fatto che detti beni e servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi.  Tale valutazione va riferita ai consumi globali dei soggetto, cumulando quelli relativi alle diverse fonti ed ai diversi usi per tutti i Centri di consumo del soggetto stesso, come definiti al punto 23.

 

20.           Si precisa che nel caso di trasporto o distribuzione di un vettore energetico (gas naturale, gasolio, ecc.), i consumi energetici sono esclusivamente quelli impegnati per il trasporto e la distribuzione stessi; ad esempio, nel caso di trasporto di gasolio mediante autobotte va considerato il combustibile consumato dall’autobotte, mentre non va ovviamente considerato il contenuto energetico del combustibile trasportato per essere venduto; nel caso di distribuzione di metano vanno considerati i soli consumi relativi al servizio di distribuzione (riscaldamento prima della laminazione, pompaggio, ecc.) e non il contenuto energetico del metano distribuito.  Analogamente nel caso di raffinazione di idrocarburi i consumi energetici vanno riferiti alla sola energia impegnata nel processo di raffinazione.

 

21.           La valutazione dei consumi va effettuata in termini di energia primaria ed espressa in tonnellate equivalenti di petrolio (tep); in particolare:

 


a)             L'energia dei prodotti combustibili è valutata tenendo conto dei loro potere calorifico inferiore e dell'energia impegnata per la loro produzione.

La tabella A fornisce esemplificativamente l'equivalenza energetica di alcuni prodotti combustibili.  I valori in essa riportati sono indicativi e da adottare solo in mancanza di dati precisi sui prodotti combustibili utilizzati.  Si precisa che l'energia dei prodotti derivati da rifiuti organici ed inorganici o da scarti di lavorazione o simili, qualora utilizzati come combustibili, va valutata in rapporto al potere calorifico inferiore e tradotta in tep mediante la relazione:

(1)            E = mc/cp

dove:

E = consumo energetico (tep/a)

m = massa dei prodotto combustibile consumata nell'anno (t/a)

c = potere calorifico inferiore dei prodotto combustibile (GJ/t)

cp = potere calorifico inferiore dei petrolio, convenzionalmente fissato in 42 GJ/tep

 

b) L'energia elettrica viene valorizzata in:

0,23 tep/MWh se in alta o media tensione

0,25 tep/MWh se in bassa tensione

 

c)       L'energia di fluidi termovettori viene valutata mediante la relazione:

(2)        E = 1.2 m DH /cp

dove:

 

E, m, cp, sono le grandezze di cui alla formula (1), espresse nelle stesse unità di misura

DH = variazione di entalpia del fluido termovettore (GJ/t)

1.2 = fattore correttivo (adimensionale) che tiene conto dei rendimento di produzione e distribuzione dell'energia termica.

 

d)             l'energia derivante da risorse idrauliche, geotermiche nonché da fonte solare, eolica ecc. viene valorizzata con le metodologie di cui alla lettera b) o alla lettera c), a seconda che si tratti di produzione di energia elettrica o di produzione di energia termica.

 

Presentazione della comunicazione del nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia

22.           I Soggetti indicati al punto 18 debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale delle fonti dell'energia e delle industrie di base Via Molise, 2 00187 ROMA il nominativo del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia entro il 30 aprile di ogni anno.

La comunicazione va reiterata ciascun anno entro la data sopra indicata anche nel caso non vi siano variazioni rispetto all'anno precedente.  La comunicazione va redatta su carta semplice e spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento.  Ai fini del rispetto del termine prescritto, fa fede il timbro postale di spedizione. E’ necessario pertanto conservare per almeno cinque anni copia della comunicazione e della relativa ricevuta.

 

23.           Qualora l'attività dei Soggetti di cui sopra abbia luogo in più Centri di consumo energetico intesi come raggruppamenti strutturali, funzionali o geografici per i quali siano misurabili e controllabili i consumi energetici, può essere utile la nomina di uno o più responsabili locali per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.In tal caso è richiesto, anche se non prescritto, che i nominativi dei responsabili locali vengano comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato contestualmente alla comunicazione di cui al punto 22.

 

24.     Il Ministero dell'industria, del commercio dell'artigianato dispone di un sistema informatico con banca dati dei responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. Ai fini di agevolare la funzione di immissione ed elaborazione dei dati è raccomandato che la comunicazione di cui ai punti 22 e 23 venga compilata seguendo lo schema di cui all’Allegato 1. La seconda pagina dell'Allegato 1 può essere compilata, pur non essendo obbligatorio farlo, qualora il Soggetto abbia nominato dei responsabili locali; tale seconda pagina non deve comunque essere inviata qualora non compilata.

 

25.     Si precisa che la comunicazione dei dati relativi ai consumi da fonte primaria di cui all’Allegato 1, nonché alla seconda pagina dell'allegato stesso, non è prescritta pur essendo gradita.

 

26.     Nel caso in cui per un Soggetto che ha comunicato negli anni precedenti il nominativo dei responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia decadano le condizioni di obbligatorietà, è opportuno che di tale circostanza, per il primo anno in cui la condizione si verifica, sia data tempestiva comunicazione a questo Ministero.  Ciò al fine di evitare inutili accertamenti.

 

27.     Qualora Soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti ritengano utile la nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia pur non ricorrendo le condizioni di obbligatorietà prescritte dalla legge e precisate al punto 18, è gradito ne diano conoscenza al Ministero dell'industria dei commercio e dell'artigianato negli stessi termini e con le stesse modalità prescritte per i soggetti obbligati. In tal caso è tuttavia opportuno che, per evitare equivoci, nelle comunicazioni stesse siano sempre indicati i dati di cui al punto 25 in modo che risulti evidente che si tratta di comunicazione di un soggetto non obbligato.

 

TABELLA A

EQUIVALENTE ENERGETICO DI ALCUNI PRODOTTI COMBUSTIBILI

(Valori indicativi espressi in tep primari per unità fisica di prodotto)

 

Prodotto    Equivalenza in tep
Gasolio      1t  1,08 tep
Olio combustibile  1t 0,98 tep
Gas di petrolio liquefatti (GPL) 1t 1, 10 tep
Benzine 1t 1,20 tep
Carbone fossile 1t 0,74 tep
Carbone di legna 1t 0,75 tep
Antracite e prodotti antracinosi 1t 0,70 tep
Legna da ardere 1t 0,45 tep
Lignite 1t 0,25 tep
Gas naturale 1 000 Nm3 0,82 tep

      


CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E 

DELL'"ARTIGIANATO DEL 3 MARZO 1993, N. 226/F (GU 9 MARZO 1993, N. 56)*

 

Art. 19 della Legge n. 10/1991.  Obbligo di nomina e comunicazione annuale 

del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

 

 

 

Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura

All’unione italiana delle camere di commercio

Alle regioni e alle province autonome tramite i commissari di Governo

All’Unione delle province italiane (UPI)

All’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)

All’Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ENEA)

Alla Confederazione generale dell’industria italiana (Confindustria)

Alla Confederazione italiana della piccola e media (Confapi)

Alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (Confcommercio)

Alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali (Confesercenti)

Alla Confederazione cooperative italiane (Confcooperative)

Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue (Lega)

All’Associazione generale delle cooperative italiane (AGCI)

Alla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL)

All’Associazione nazionale istituti autonomi e consorzi case popolari (ANIACAP)

Alla Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE)

 

 

1.              L'art. 19 della leg _ge 9 gennaio 199l. n. 10, prevede che entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Mìnistero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energìa.

 

2.             Con circolare n. 219/F del 2 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 57 del 9 marzo 1992, sono state illustrate le modalità di applicazione della predetta disposizione, fornendo indicazioni circa le funzioni ed il profilo professionale ideale dei tecnici responsabili per l'uso razionale dell'energia, nonché in merito alle metodologie di valutazione dei consumi energetici ed alle modalità di effettuazione della prescritta comunicazione annuale, chiarendo in particolare quali siano i soggetti obbligati all'osservanza della norma e richiamando le sanzioni amministrative pecuniarie con cui è punita la mancata nomina del tecnico responsabile. I contenuti della predetta circolare e dell'unita nota illustrativa sono tuttora validi e confermati salve le modifiche di seguito indicate, conseguenti all'esperienza maturata ed ad alcune novità intervenute, anche a livello legislativo.

 

3.             Nell'approssimarsi della scadenza dei termine per la prossima comunicazione annuale da effettuarsi entro il 30 aprile 1993, con la presente circolare si ritiene opportuno sollecitare un'ulteriore autonomia opera di sensibilizzazione da parte di codesti uffici, enti ed associazioni, volta in particolare a ricordare ai soggetti obbligati la necessità di reiterare ciascun anno, entro il 30 aprile, la comunicazione del nominativo del tecnico responsabile nominato, anche nel caso non vi siano variazioni rispetto alle comunicazioni dell'anno precedente, ed a richiamare l'attenzione sulla necessità di effettuare tale comunicazione anche da parte degli eventuali nuovi soggetti obbligati.

 

4.          Si fa presente che, avendo l'Istituto nazionale di statistica predisposto ed adottato, a partire dagli ultimi censimenti generali, una nuova classificazione delle attività economiche (ATECO 91), è opportuno adottare tale nuova classificazione anche ai fini dell'indicazione dell'attività economica dei soggetti obbligati alle comunicazioni in argomento.  Per le esigenze di elaborazione dei dati contenuti in tali comunicazioni è tuttavia sufficiente l'indicazione delle prime due cifre del nuovo codice numerico ISTAT di classificazione, che individuano le «divisioni» delle attività economiche, seguite dalla relativa descrizione della divisione di attività, tralasciando invece il codice alfabetico che contraddistingue le sezioni e le sottosezioni della medesima classifica.  Per comodità di compilazione della comunicazione da parte dei soggetti obbligati si riproduce nell'allegato 2 tale nuova classificazione riassuntiva, tratta dal volume «Classifìcazioni delle attività economiche» edito dall'ISTAT quale supplemento all'Annuario statistico italiano, metodi e norme, serie C - n. l 1 edizione 1991.

 

5.          Si rende noto che il decreto-legge '16 gennaio 1993, n. 19. recante norme urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto terzi, contiene all'art. 6, commi l e 2, disposizioni rilevanti anche per tutti i soggetti obbligati alla nomina e comunicazione dei tecnici responsabili per l'uso razionale dell'energia in quanto prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 34. comma 8, della legge n. 10/1991, vengono applicate, in caso di omessa o ritardata comunicazione, esclusivamente per le violazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto succitato.  La predetta disposizione fa si che i soggetti obbligati che provvedano per la prima volta alla nomina dei tecnico responsabile entro la prossima scadenza del 30 aprile 1993 non potranno essere sanzionati per le omissioni relative agli anni precedenti, ferme restando le esclusioni dagli incentivi previste dall'art. 19, colline 2. della legge n. 10/199l.

 

6.          Si rende noto altresì che. nell'ambito di un accordo di programma in atto tra questo Ministero e la Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia (FIRE), al fine di snellire ed agevolare le procedure di acquisizione ed elaborazione delle comunicazioni, si è stabilito che la FIRE operi da tramite nei confronti di questo Ministero per l'acquisizione dei nominativi dei tecnici responsabili per l'uso razionale dell'energia. A decorrere dal 1993 le comunicazioni relative a tali tecnici devono pertanto essere spedite a questo Ministero mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: FIRE: Casella postale n. 2334 00185 ROMA AD.

 

7.             Tenuto conto delle novità sopra evidenziate, è stato predisposto un nuovo schema di comunicazione (allegato 1 alla presente circolare) da utilizzarsi in luogo dello schema allegato alla nota illustrativa fornita con la richiamata circolare n. 219/F. Si raccomanda di compilare le comunicazioni annuali secondo tale nuovo schema, evitando, salvi casi di reale necessità, note di accompagnamento, lettere di trasmissione od altro.

 

8. Fermo restando il termine di scadenza per l'invio della comunicazione annuale, fissato perentoriamente al 30 aprile di ciascun anno, si evidenzia l'opportunità che le comunicazioni non vengano inoltrate anteriormente al 1° marzo del medesimo anno al fine di consentire di concentrare in un periodo di tempo limitato l'attività di ricezione delle stesse e di elaborazione dei dati nelle stesse contenute

 

9. Si precisa che, essendo prevista con periodicità annuale l'acquisizione dei nominativi dei tecnici responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia,le eventuali sostituzioni del proprio tecnico effettuate dai soggetti obbligati nel corso dell'anno non devono essere comunicate prima della scadenza successiva per l'ordinaria comunicazione annuale. Cui alla circolare il. 219/F del 2 marzo 1992.

10. Nell'ambito del già citato accordo di programma tra questo Ministero e la FIRE, si è concordato sull'opportunità che la FIRE pubblichi periodicamente su un proprio opuscolo gli elenchi dei tecnici responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell’energia, anche al fine di favorire incontri tra esperti operanti nei medesimi settori. I dati riportati saranno:

                        -divisioni di attività economica (in base a quali verranno ordinati gli elenchi);

                        -denominazione o ragione sociale del dichiarante;

                        -eventuale nome abbreviato

                        -indirizzo del dichiarante

                        -cognome, nome, numero telefonico, numero fax del tecnico responsabile.

Inoltre, nel caso vengano comunicati anche dei responsabili locali, per ognuno di essi:

                        -centro(i) di consumo di competenza del responsabile locale;

                        -cognome, nome, numero telefonico, numero fax del responsabile locale.

 

11. La pubblicazione dei dati di cui sopra non comporterà alcuna spesa a carico del soggetto che effettua la comunicazione ed avverrà esclusivamente previo il suo assenso; pertanto lo schema di comunicazione di cui all’allegato 1 è stato integrato al riquadro 4, rispetto al precedente schema di cui alla circolare n. 219/F del 2 marzo 1992.

 

 

                                                            Il Ministro: GUARINO

 

*Attenzione la classificazione delle Attività Produttive riportata nella circolare in oggetto era errata e quindi è stata corretta nell’avviso di rettifica citato.

May-C S.r.l.
Via B. Verro, 12
20141 MILANO