DOCUMENTAZIONE
SULLA LEGISLAZIONE
Elenco
legislazione
-
Legge n. 10 del 9/1/91
-
Circolare
MICA dei 2 marzo 1992, n. 219/F (e sua nota
illustrativa)
-
Circolare MICA dei 3 marzo 1993, n. 226/F e Avviso di rettifica del 18 marzo 1993 G.U. n. 64
LEGGE n. 10 del
9/1/91
Articolo
19 - Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
1. Entro il 30 aprile di ogni anno i
soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti
che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente
superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore
Industriale ovvero a 1000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli
altri settori, debbono comunicare al *Ministero dell'industria del commercio e
dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e
l’uso razionale dell'energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui
al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge.
richiesta del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato i
soggetti beneficiari del contributo della presente legge sono tenuti a
comunicare i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.
3.
I
responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano
le azioni, gli interventi le procedure e quanto altro necessario per
promuovere l'uso razionale dell’energia, assicurano la predisposizione di
bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi
energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data
dell'entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire
apposite schede
informative
di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in
relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze
l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne
promozionali sulle finalità della presente legge, all'aggiornamento dei
tecnici di cui al comma 1 e realizzare direttamente ed indirettamente
programmi di diagnosi energetica.
Si
ricorda che, in base alla circolare del MICA del 3 marzo 1993 n. 226/F,
riportata, le comunicazioni dovranno essere spedite mediante raccomandata con ricevuta
di ritorno, al seguente indirizzo: FIRE - Casella Postale n. 2334 00185 ROMA
AD
CIRCOLARE,
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO
DEL 2 MARZO 1992, N. 219/F.
Art.
19 della legge n. 10 del 1991. Obbligo
di nomina e comunicazione annuale del tecnico responsabile per la conservazione
e l'uso razionale dell'energia.
Agli
Uffici provinciali dell’industria del Commercio e dell'Artigianato
All’Unione
delle province italiane (UPI)
All'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI)
All'Ente
per le Nuove tecnologie l'Energia e l'Ambiente (ENEA)
Alla
Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA)
Alla
Confederazione italiana della piccola e media Industria (CONFAPI)
Alla
Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CONFCOMMERCIO)
Alla
Confederazione italiana esercenti attività commerciali
e turistiche (CONFESERCENTI)
Alla
Confederazione cooperative italiane (CONFCOOPERATIVE)
Alla
Lega nazionale delle cooperative e mutue (LEGA)
Alla Associazione
generale delle cooperative italiane (AGCI)
Alla confederazione
italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL)
All'associazione
nazionale istituti autonomi e consorzi case popolari (ANIACAP)
Alla Federazione Italiana
per l'uso Razionale dell'Energia (FIRE)
1.
L'Art. 19 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, prevede che entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti
operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che
nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore
a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a
1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono
comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il
nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia.
2.
Poiché a decorrere dal
corrente anno la mancata nomina del predetto tecnico responsabile da parte dei
soggetti obbligati è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, questo
Ministero, avvalendosi anche della collaborazione della Federazione Italiana per
l'uso Razionale dell'Energia (FIRE), ha ritenuto opportuno predisporre l'unita
nota esplicativa e di chiarimento circa la portata e le modalità di adempimento
di tale obbligo.
3.
La presente circolare,
con l'unita nota esplicativa, è pertanto indirizzata a codesti, uffici, enti ed
associazioni, affinché possono avvalersene ai fini dell'autonoma opera di
sensibilizzazione nei confronti dei soggetti obbligati, e sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana affinché tutti i soggetti obbligati possano
prendere conoscenza delle modalità di adempimento suggerite da questo
Ministero.
Il Ministro:
BODRATO
Nota illustrativa e di
chiarimento allegata alla circolare concernente l'obbligo di nomina e
comunicazione del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia
Soggetti
obbligati
1.
La nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia e la relativa comunicazione annuale è obbligatoria per tutti i
soggetti che operino nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti
che nell'anno precedente abbiano superato le soglie di consumi energetici
richiamate al punto 18.
2.
Soggetti obbligati sono tutti i Soggetti consumatori d'energia sia
pubblici che privati, forniti o meno di personalità giuridica; anche gli enti
privi di personalità giuridica sono infatti soggetti di diritto, in quanto
possibili centri di imputazione di diritti ed obblighi.
3.
Sono pertanto Soggetti
obbligati, sempre che superino le soglie di consumo previste dalla norma, come
esplicitato ai punti 18 e 19:
a) le persone
fisiche (es. titolari di imprese individuali);
b)
le persone giuridiche (es. Associazioni, Fondazioni, Società per azioni,
ecc.);
c)
gli enti pubblici anche non economici (es. Comuni, province, Unità sanitarie locali,
Istituti autonomi, case popolari, Aziende speciali degli enti locali,
ecc.);
d) altri soggetti privi di
personalità giuridica (es. Associazioni non riconosciute, Società
semplici, irregolari o di fatto, Comprensori, Consorzi, ecc.).
4.
Non sono invece Soggetti
obbligati i gruppi societari, in quanto l'esistenza di rapporti di controllo non
implica a questi fini l'individuazione di un soggetto diverso dalle singole
società controllate e controllanti.
5.
L'obbligo di comunicazione grava sui Soggetti e non sulle loro
articolazioni organizzative interne. Per i Soggetti obbligati diversi dalle persone
fisiche la responsabilità della nomina e della comunicazione grava pertanto
sull'organo che può esprimerne all'esterno la volontà, quindi in linea di
massima sul rappresentante legale del soggetto obbligato, benché la
comunicazione possa essere firmata anche da altro soggetto abilitato o
appositamente delegato.
6.
Anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, per i
Soggetti obbligati diversi dalle persone fisiche, responsabile dell'eventuale
violazione dell'obbligo è da ritenere in linea di massima chi ne abbia la
rappresentanza o l'amministrazione, fermo restando che l'Ente o la persona
giuridica sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento
della somma da questo dovuta.
7.
Ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati è da ritenere che
soggetto consumatore sia la persona fisica la persona giuridica o l'ente privo
dì personalità giuridica cui è riconoscibile la posizione di parte acquirente
nel contratto di fornitura della fonte energetica, semprechè tale fonte sia
utilizzata e non semplicemente ceduta tal quale ad altro soggetto. E inoltre da
considerare Soggetto consumatore anche chi utilizza fonti energetiche
provenienti da propri giacimenti (quali sorgenti geotermiche, giacimenti di gas
naturale) o da risorse rinnovabili (quali quelle solari, eoliche,
idrauliche).
8.
Tale definizione di Soggetto consumatore prescinde dalla circostanza che
lo stesso sia o meno proprietario delle strutture (edifici, impianti, parco
veicolare, ecc.) in cui la fonte è utilizzata ovvero che ne abbia la
gestione.
9.
Ai fini di cui al punto 7, inoltre, nessun rilievo hanno la forma scritta
o verbale dei contratto di fornitura, il carattere oneroso o gratuito dello
stesso, l'eventuale circostanza che la relativa spesa sia rimborsata da
terzi.
Sanzioni
10.
La mancanza o il ritardo della comunicazione del nominativo del tecnico
responsabile comporta l'esclusione dai contributi in materia di risparmio
energetico previsti dalla legge n. 10/91, con riferimento all'anno o agli anni
cui tale violazione è riferita.
1 l.
L'omissione o il ritardo della nomina dei medesimo tecnico responsabile,
desumibile dalla mancanza o dal ritardo della comunicazione, comporta a
decorrere dal corrente anno l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 10 a 100 milioni di lire.
12.
La nomina tardiva non sana la violazione e non fa venire meno la sanzione
pecuniaria.
Potrà tuttavia essere considerata ai fini dell'applicazione della
sanzione tra il massimo ed il minimo previsti.
Funzioni e profilo
professionali del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
13. La legge 9 gennaio 1991 n. 10 all'art. 19 stabilisce che
il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
svolga le seguenti funzioni:
- individuazione delle azioni degli interventi delle
procedure e di quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale
dell'energia.
-predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche
dei parametri economici e degli usi energetici finali;
-predisposizione dei
dati energetici eventualmente richiesti dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ai Soggetti beneficiari dei contributi previsti
dalla legge stessa.
14.
Nel
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia si configura
quindi un professionista con funzioni di supposto al decisore in merito al miglior utilizzo
dell'energia nella struttura di sua competenza non avendo peraltro
responsabilità in merito all'effettiva attuazione delle azioni e degli
interventi proposti, ma solo in merito alla validità tecnica ed economica delle
opportunità di intervento individuate.
15.
Per essere efficace l'opportunità di intervento deve avere una genesi
interna all'Organismo interessato e pertanto deve essere individuata da un
professionista che abbia da un lato interiorizzato i processi di produzione dei
beni o servizi e dall'altro detenga un'approfondita conoscenza delle tecnologie
idonee a conseguire un uso razionale dell'energia.
16.
Quanto sopra non implica necessariamente che il responsabile
faccia parte della struttura dell'Organismo che lo nomina anche se ciò è
preferibile qualora esista un'idonea competenza professionale interna; nel caso
di nomina di un professionista esterno è peraltro indispensabile che questo
venga reso conscio dei processi tecnici ed organizzativi della produzione dei
beni o servizi.
17.
Dal punto di vista dei profilo culturale-professionale il tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia si configura
idealmente come un soggetto con un bagaglio di conoscenze acquisibili mediante
laurea in ingegneria, pluriennale attività tecnica professionale successiva alla
laurea nel settore in cui l'Organizzazione opera, esperienza nel campo degli
studi di fattibilità e della progettazione di massima di sistemi per la
produzione e l'utilizzo dell'energia, buona conoscenza delle tecnologie più
avanzate nel settore.
Metodologia di
valutazione dei consumi energetici
18.
L'obbligo della nomina del responsabile per la
conservazione e l’uso
razionale dell'energia è determinato dal superamento, nel corso dell'anno
precedente, di una soglia di consumi energetici che è fissata dalla legge:
- per Soggetti operanti
nel settore industriale : 10.000 tonnellate equivalenti di petroli per
anno (tep/a)-,
- per Soggetti operanti
nei settori civile,
terziario e dei trasporti 1000 tep/a.
19.
La
valutazione dei consumi va riferita all'energia consumata per la produzione di
beni (semilavorati, manufatti ecc.) o per la prestazione di servizi (trasporto
di persone o merci, illuminazione, climatizzazione ambienti, fornitura di
energia elettrica, ecc.), indipendentemente dal fatto che detti beni e servizi
vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi. Tale valutazione va
riferita ai consumi globali dei soggetto, cumulando quelli relativi alle diverse
fonti ed ai diversi usi per tutti i Centri di consumo del soggetto stesso, come
definiti al punto 23.
20.
Si precisa che nel caso di trasporto o distribuzione di un vettore
energetico (gas naturale, gasolio, ecc.), i consumi energetici sono
esclusivamente quelli impegnati per il trasporto e la distribuzione stessi; ad
esempio, nel caso di trasporto di gasolio mediante autobotte va considerato il
combustibile consumato dall’autobotte, mentre non va ovviamente considerato il
contenuto energetico del combustibile trasportato per essere venduto; nel caso
di distribuzione di metano vanno considerati i soli consumi relativi al servizio
di distribuzione (riscaldamento prima della laminazione, pompaggio, ecc.) e non
il contenuto energetico del metano distribuito. Analogamente nel caso di raffinazione di
idrocarburi i consumi energetici vanno riferiti alla sola energia impegnata nel
processo di raffinazione.
21.
La
valutazione dei consumi va effettuata in termini di energia primaria ed espressa in tonnellate equivalenti
di petrolio (tep); in particolare:
a)
L'energia dei prodotti combustibili è valutata tenendo conto dei loro
potere calorifico inferiore e dell'energia impegnata per la loro produzione.
La tabella A fornisce
esemplificativamente l'equivalenza energetica di alcuni prodotti
combustibili. I
valori in essa riportati sono indicativi e da adottare solo in mancanza di dati
precisi sui prodotti combustibili utilizzati. Si precisa che l'energia dei prodotti derivati
da rifiuti organici ed inorganici o da scarti di lavorazione o simili, qualora
utilizzati come combustibili, va valutata in rapporto al potere calorifico
inferiore e tradotta in tep mediante la relazione:
(1)
E = mc/cp
dove:
E = consumo energetico
(tep/a)
m = massa dei prodotto
combustibile consumata nell'anno (t/a)
c = potere calorifico
inferiore dei prodotto combustibile (GJ/t)
cp = potere calorifico inferiore dei petrolio,
convenzionalmente fissato in 42 GJ/tep
b) L'energia elettrica
viene valorizzata in:
0,23 tep/MWh se in alta o
media tensione
0,25 tep/MWh se in bassa
tensione
c) L'energia di
fluidi termovettori viene valutata mediante la relazione:
(2) E = 1.2 m
DH /cp
dove:
E, m, cp, sono le
grandezze di cui alla formula (1), espresse nelle stesse unità di misura
DH = variazione di entalpia del fluido termovettore
(GJ/t)
1.2 = fattore correttivo
(adimensionale) che tiene conto dei rendimento di produzione e distribuzione
dell'energia termica.
d)
l'energia derivante da risorse idrauliche, geotermiche nonché da fonte
solare, eolica ecc. viene valorizzata con le metodologie di cui alla lettera b)
o alla lettera c), a seconda che si tratti di produzione di energia elettrica o
di produzione di energia termica.
Presentazione della
comunicazione del nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia
22.
I Soggetti indicati al
punto 18 debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, Direzione generale delle fonti dell'energia e delle industrie
di base Via Molise, 2 00187 ROMA il nominativo del responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia entro il 30 aprile di ogni
anno.
La comunicazione va
reiterata ciascun anno entro la data sopra indicata anche nel caso non vi siano
variazioni rispetto all'anno precedente. La comunicazione va redatta su carta semplice
e spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini del rispetto
del termine prescritto, fa fede il timbro postale di spedizione. E’ necessario
pertanto conservare per almeno cinque anni copia della comunicazione e della
relativa ricevuta.
23.
Qualora l'attività dei Soggetti di cui sopra abbia luogo in più Centri di
consumo energetico intesi come raggruppamenti strutturali, funzionali o
geografici per i quali siano misurabili e controllabili i consumi energetici,
può essere utile la nomina di uno o più responsabili locali per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia.In tal caso è richiesto, anche se non prescritto, che i
nominativi dei responsabili locali vengano comunicati al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato contestualmente alla
comunicazione di cui al punto 22.
24. Il
Ministero dell'industria, del commercio dell'artigianato dispone di un sistema
informatico con banca dati dei responsabili per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia. Ai fini di agevolare la funzione di immissione ed
elaborazione dei dati è raccomandato che la comunicazione di cui ai punti 22 e
23 venga compilata seguendo lo schema di cui all’Allegato 1. La
seconda pagina dell'Allegato 1 può essere compilata, pur non essendo
obbligatorio farlo, qualora il Soggetto abbia nominato dei responsabili locali;
tale seconda pagina non deve comunque essere inviata qualora non compilata.
25. Si precisa che la
comunicazione dei dati relativi ai consumi da fonte primaria di cui all’Allegato 1, nonché
alla seconda pagina dell'allegato stesso, non è prescritta pur essendo
gradita.
26. Nel caso in cui per un
Soggetto che ha comunicato negli anni precedenti il nominativo dei responsabile
per la conservazione e l'uso razionale dell'energia decadano le condizioni di
obbligatorietà, è opportuno che di tale circostanza, per il primo anno in cui la
condizione si verifica, sia data tempestiva comunicazione a questo
Ministero. Ciò
al fine di evitare inutili accertamenti.
27.
Qualora Soggetti operanti nei settori industriale, civile,
terziario e dei trasporti ritengano utile la nomina del responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia pur non ricorrendo le condizioni di
obbligatorietà prescritte dalla legge e precisate al punto 18, è gradito ne
diano conoscenza al Ministero dell'industria dei commercio e dell'artigianato
negli stessi termini e con le stesse modalità prescritte per i soggetti
obbligati. In tal caso è tuttavia opportuno che, per evitare equivoci, nelle
comunicazioni stesse siano sempre indicati i dati di cui al punto 25 in modo che
risulti evidente che si tratta di comunicazione di un soggetto non
obbligato.
TABELLA
A
EQUIVALENTE ENERGETICO DI
ALCUNI PRODOTTI COMBUSTIBILI
(Valori indicativi
espressi in tep primari per unità fisica di prodotto)
Prodotto |
|
Equivalenza in
tep |
Gasolio |
1t |
1,08 tep |
Olio combustibile |
1t |
0,98 tep |
Gas di petrolio liquefatti (GPL) |
1t |
1, 10 tep |
Benzine |
1t |
1,20 tep |
Carbone
fossile |
1t |
0,74
tep |
Carbone di legna |
1t |
0,75 tep |
Antracite e prodotti antracinosi |
1t |
0,70 tep |
Legna da ardere |
1t |
0,45 tep |
Lignite |
1t |
0,25
tep |
Gas naturale |
1 000 Nm3 |
0,82 tep |
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E
DELL'"ARTIGIANATO DEL 3 MARZO 1993, N. 226/F (GU 9 MARZO
1993, N. 56)*
Art. 19 della Legge n.
10/1991.
Obbligo di nomina e comunicazione annuale
del tecnico responsabile
per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
Alle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura
All’unione italiana delle
camere di commercio
Alle regioni e alle
province autonome tramite i commissari di Governo
All’Unione delle province
italiane (UPI)
All’Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI)
All’Ente per le Nuove
tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ENEA)
Alla Confederazione
generale dell’industria italiana (Confindustria)
Alla Confederazione
italiana della piccola e media (Confapi)
Alla Confederazione
generale italiana del commercio e del turismo (Confcommercio)
Alla Confederazione
italiana esercenti attività commerciali (Confesercenti)
Alla Confederazione
cooperative italiane (Confcooperative)
Alla Lega nazionale delle
cooperative e mutue (Lega)
All’Associazione generale
delle cooperative italiane (AGCI)
Alla Confederazione
italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL)
All’Associazione
nazionale istituti autonomi e consorzi case popolari (ANIACAP)
Alla Federazione Italiana
per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE)
1.
L'art. 19 della leg _ge 9 gennaio 199l. n. 10, prevede che entro il 30
aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile,
terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di
energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio
per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per
tutti gli altri settori, debbono comunicare al Mìnistero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energìa.
2.
Con circolare n. 219/F del 2 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 57 del 9 marzo 1992, sono
state illustrate le modalità di applicazione della predetta disposizione,
fornendo indicazioni circa le funzioni ed il profilo professionale ideale dei
tecnici responsabili per l'uso razionale dell'energia, nonché in merito alle
metodologie di valutazione dei consumi energetici ed alle modalità di
effettuazione della prescritta comunicazione annuale, chiarendo in particolare
quali siano i soggetti obbligati all'osservanza della norma e richiamando le
sanzioni amministrative pecuniarie con cui è punita la mancata nomina del
tecnico responsabile. I contenuti della predetta circolare e dell'unita nota
illustrativa sono tuttora validi e confermati salve le modifiche di seguito
indicate, conseguenti all'esperienza maturata ed ad alcune novità intervenute,
anche a livello legislativo.
3.
Nell'approssimarsi della scadenza dei termine per la prossima
comunicazione annuale da effettuarsi entro il 30 aprile 1993, con la presente
circolare si ritiene opportuno sollecitare un'ulteriore autonomia opera di
sensibilizzazione da parte di codesti uffici, enti ed associazioni, volta in
particolare a ricordare ai soggetti obbligati la necessità di reiterare ciascun
anno, entro il 30 aprile, la comunicazione del nominativo del tecnico
responsabile nominato, anche nel caso non vi siano variazioni rispetto alle
comunicazioni dell'anno precedente, ed a richiamare l'attenzione sulla necessità
di effettuare tale comunicazione anche da parte degli eventuali nuovi soggetti
obbligati.
4.
Si fa presente che, avendo l'Istituto nazionale di statistica predisposto
ed adottato, a partire dagli ultimi censimenti generali, una nuova
classificazione delle attività economiche (ATECO 91), è opportuno adottare tale
nuova classificazione anche ai fini dell'indicazione dell'attività economica dei
soggetti obbligati alle comunicazioni in argomento. Per le esigenze di
elaborazione dei dati contenuti in tali comunicazioni è tuttavia sufficiente
l'indicazione delle prime due cifre del nuovo codice numerico ISTAT di
classificazione, che individuano le «divisioni» delle attività economiche,
seguite dalla relativa descrizione della divisione di attività, tralasciando
invece il codice alfabetico che contraddistingue le sezioni e le sottosezioni
della medesima classifica. Per comodità di compilazione della
comunicazione da parte dei soggetti obbligati si riproduce nell'allegato 2 tale
nuova classificazione riassuntiva, tratta dal volume «Classifìcazioni delle
attività economiche» edito dall'ISTAT quale supplemento all'Annuario statistico
italiano, metodi e norme, serie C - n. l 1 edizione 1991.
5.
Si rende noto che il decreto-legge '16 gennaio 1993, n. 19. recante norme
urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto terzi, contiene
all'art. 6, commi l e 2, disposizioni rilevanti anche per tutti i soggetti
obbligati alla nomina e comunicazione dei tecnici responsabili per l'uso
razionale dell'energia in quanto prevede che le sanzioni amministrative
pecuniarie, di cui all'art. 34. comma 8, della legge n. 10/1991, vengono
applicate, in caso di omessa o ritardata comunicazione, esclusivamente per le
violazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto succitato. La predetta
disposizione fa si che i soggetti obbligati che provvedano per la prima volta
alla nomina dei tecnico responsabile entro la prossima scadenza del 30 aprile
1993 non potranno essere sanzionati per le omissioni relative agli anni
precedenti, ferme restando le esclusioni dagli incentivi previste dall'art. 19,
colline 2. della legge n. 10/199l.
6.
Si rende noto altresì che. nell'ambito di un accordo di programma in atto
tra questo Ministero e la Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia
(FIRE), al fine di snellire ed agevolare le procedure di acquisizione ed
elaborazione delle comunicazioni, si è stabilito che la FIRE operi da tramite
nei confronti di questo Ministero per l'acquisizione dei nominativi dei tecnici
responsabili per l'uso razionale dell'energia. A decorrere dal 1993 le
comunicazioni relative a tali tecnici devono pertanto essere spedite a questo
Ministero mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:
FIRE: Casella postale n. 2334 00185 ROMA AD.
7.
Tenuto conto delle novità sopra evidenziate, è stato predisposto un nuovo
schema di comunicazione (allegato 1 alla presente circolare) da utilizzarsi in
luogo dello schema allegato alla nota illustrativa fornita con la richiamata
circolare n. 219/F. Si raccomanda di compilare le comunicazioni annuali secondo
tale nuovo schema, evitando, salvi casi di reale necessità, note di
accompagnamento, lettere di trasmissione od altro.
8. Fermo restando il
termine di scadenza per l'invio della comunicazione annuale, fissato
perentoriamente al 30 aprile di ciascun anno, si evidenzia l'opportunità che le
comunicazioni non vengano inoltrate anteriormente al 1° marzo del medesimo anno
al fine di consentire di concentrare in un periodo di tempo limitato l'attività
di ricezione delle stesse e di elaborazione dei dati nelle stesse contenute
9. Si precisa che,
essendo prevista con periodicità annuale l'acquisizione dei nominativi dei
tecnici responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia,le
eventuali sostituzioni del proprio tecnico effettuate dai soggetti obbligati nel
corso dell'anno non devono essere comunicate prima della scadenza successiva per
l'ordinaria comunicazione annuale. Cui alla circolare il. 219/F del 2 marzo
1992.
10. Nell'ambito del già
citato accordo di programma tra questo Ministero e la FIRE, si è concordato
sull'opportunità che la FIRE pubblichi periodicamente su un proprio opuscolo gli
elenchi dei tecnici responsabili per la conservazione e l'uso razionale
dell’energia, anche al fine di favorire incontri tra esperti operanti nei
medesimi settori. I dati riportati saranno:
-divisioni di attività economica (in base a quali
verranno ordinati gli elenchi);
-denominazione o ragione sociale del
dichiarante;
-eventuale nome abbreviato
-indirizzo del dichiarante
-cognome, nome, numero telefonico, numero fax del
tecnico responsabile.
Inoltre, nel caso vengano
comunicati anche dei responsabili locali, per ognuno di essi:
-centro(i) di consumo di competenza del
responsabile locale;
-cognome, nome, numero telefonico, numero fax del
responsabile locale.
11. La pubblicazione dei
dati di cui sopra non comporterà alcuna spesa a carico del soggetto che effettua
la comunicazione ed avverrà esclusivamente previo il suo assenso; pertanto lo
schema di comunicazione di cui all’allegato 1 è stato integrato al riquadro 4,
rispetto al precedente schema di cui alla circolare n. 219/F del 2 marzo
1992.
Il Ministro: GUARINO
*Attenzione la
classificazione delle Attività Produttive riportata nella circolare in oggetto
era errata e quindi è stata corretta nell’avviso di rettifica
citato.
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